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Jobs Act novità su ASPI

Tra le riforme che nei prossimi mesi interverranno a seguito dell’approvazione della legge delega di cui al Jobs Act ci saranno anche quelle relative agli ammortizzatori sociali e in particolare all’ASPI – Assicurazione Sociale per l’Impiego, erogata – come è noto – in caso di disoccupazione involontaria e di adeguati versamenti contributivi (almeno un anno) e assicurativi (almeno due anni):

Le principali novità relative a tale prestazione economica saranno:

  • l’estensione dell’ASPI ai lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (e non più soltanto ai lavoratori a progetto, come prevedeva la riforma Fornero);
  • l’eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASPI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura pensionistica figurativa, limitata ai lavoratori in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
  • la rimodulazione dell’ASPI con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
  • l’incremento della durata massima dell’ASPI per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
  • l’introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
  • l’eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a servizi di carattere assistenziale;
  • l’individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dell’ASPI, al fine di favorirne l’attività a beneficio delle comunità locali.

     In particolare, giova rammentare che l’ASPI viene erogata a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione e che – come sopra si diceva – abbiano anche determinati requisiti contributivi e assicurativi minimi. Quindi l’ASPI spetta: agli apprendisti; ai soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; ai dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

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La misura delle prestazioni è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e maggiorata del 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo.

L’ASPI non spetta invece ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

 

 

 

 

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