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Derogabilità limiti numerici contratti a termine:

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 30 del 2 dicembre 2014, ha reso un parere sulla possibilità di deroga, da parte della contrattazione di prossimità, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L.n. 148/2011), ai limiti quantitativi di utilizzo del contratto a tempo determinato, richiesto dall’ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari.

Si legge nell’Interpello n. 30/2014 che la disciplina contenuta nell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, consente ai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale di derogare, con “specifiche intese”, alla disciplina legale e contrattuale collettiva nelle particolari materie elencate al comma 2 del medesimo articolo. Il suddetto elenco ha peraltro carattere tassativo e, pertanto, la possibilità di deroga è contemplata esclusivamente in riferimento a tali materie.

Tra i casi previsti dal citato comma 2, vi sono i contratti a termine, per il cui utilizzo la legge contempla limiti quantitativi di natura legale e contrattuali, ai sensi degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001, la cui disciplina appare pertanto derogabile attraverso la contrattazione di prossimità.

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Il Ministero ha inoltre ricordato che l’intervento della contrattazione di prossimità è ammesso solo a fronte di specifiche finalità – che andranno chiaramente indicate nel contratto – e nel rispetto di alcuni condizioni, e nello specifico:

  • devono essere “finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”;
  • e sono subordinate al “rispetto della Costituzione, nonché (dei) vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro”.

Il Ministero ha pertanto concluso che l’intervento della contrattazione di prossimità non potrà comunque rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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