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Assunzione in sostituzione:

Il Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 29 del 2 dicembre 2014, ha rilasciato un parere in ordine al riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9, L.n. 407/1990 (assunzione di lavoratori in “sostituzione” di altri lavoratori impiegati con mansioni differenti – dimissioni e risoluzioni consensuali) richiesto dell’ANISA – Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio. In particolare, l’istante chiedeva di sapere “quale sia la corretta interpretazione della locuzione “in sostituzione” contenuta nella norma, ponendo altresì la questione circa l’applicabilità di quest’ultima nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale ex art. 7, L.n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, L.n. 92/2012”.

In via preliminare, si legge nell’Interpello n. 29/2014, l’art. 8, comma 9, L.n. 407/1990, come riformulato dalla L.n. 92/2012, stabilisce che “in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi (…)”.

Da tale dettato normativo, il Ministero deduce che “per poter fruire delle agevolazioni, è necessario che la nuova assunzione non venga effettuata al fine di sostituire lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, e non più “per qualsiasi causa licenziati o sospesi” come era previsto anteriormente alla Legge n. 92”.

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Intervenuto anche l’INPS sul punto, l’Istituto ha chiarito che ricorre la “sostituzione” di lavoratori dipendenti quando il datore di lavoro effettui l’assunzione di un lavoratore per adibirlo a mansioni per le quali il personale licenziato vanta un diritto di precedenza alla riassunzione.

Pertanto, a norma della L.n. 92/2012 (art. 4, comma 12, lett. a) il beneficio contributivo non spetta laddove l’assunzione violi “il diritto di precedenza, stabilito per legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine”.

Il Ministero ha pertanto ritenuto che la violazione del diritto di precedenza e la conseguente esclusione dal beneficio contributivo ex art. 8, comma 9, possano essere fatte valere esclusivamente con riferimento alle assunzioni effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe e non invece per qualifiche o mansioni diverse, in quanto solo nel primo caso si realizza una effettiva “sostituzione” del lavoratore.

Mentre per le agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9, L.n. 407/1990, nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale, lo stesso art. 8 limita la perdita del beneficio contributivo nei confronti di quei datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti la nuova assunzione, abbiano effettuato recessi unilaterali o sospensione dei rapporti di lavoro nell’interesse dell’impresa, con esclusione dei casi di cessazione del rapporto verificatisi a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale o per cause imputabili al lavoratore (giusta causa o giustificato motivo soggettivo).

Il Ministero, pertanto, ha concluso sul punto che è possibile fruire delle agevolazioni contributive in argomento nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore nonché di risoluzione consensuale del rapporto.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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