Agenzie di lavoro slovene:
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpellon. 31 del 2 dicembre 2014, ha reso un parere in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 5, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 276/2003, concernente il deposito cauzionale previsto a carico delle agenzie di somministrazione di lavoro a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti degli Enti previdenziali, richiesto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare, l’istante chiedeva di sapere se una agenzia di somministrazione di lavoro, già iscritta e/o autorizzata in base alla legislazione vigente in un altro Stato membro (Slovenia), sia o meno tenuta ad effettuare il menzionato deposito cauzionale qualora intenda richiedere l’iscrizione presso l’apposito albo del Ministero del Lavoro italiano.
In via preliminare, il Ministero ha evidenziato che ai fini dello svolgimento dell’attività di somministrazione di lavoro, l’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che le agenzie aventi sede/stabilimento nel territorio italiano siano iscritte in apposita sezione dell’albo delle agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero stesso. Mentre invece, i requisiti giuridici e finanziari richiesti per l’iscrizione a detto albo sono contenuti nell’art. 5 del D.Lgs. citato.
Dopo ampia argomentazione, il Ministero in risposta al quesito avanzato ha concluso, nell’Interpello n. 31/2014, che “l’agenzia di somministrazione in possesso di provvedimento autorizzatorio di altro Stato membro, equivalente a quello rilasciato da questa Amministrazione (cfr. ML circ. n. 7/2005), proprio in forza di tale provvedimento risulta tenuta a presentare una mera richiesta di iscrizione presso l’apposito albo del Ministero del lavoro italiano e non anche una nuova richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di somministrazione. La medesima agenzia sarà inoltre tenuta a stipulare una specifica garanzia fideiussoria, qualora non abbia assolto ad “obblighi analoghi” nel rispetto della normativa dello Stato membro di origine”.
(Fonte: Ministero del Lavoro)