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Premio Inail cassintegrati volontari:

L’INAIL, con determina n. 351 del 17 novembre 2014, ha stabilito “nella misura pari a 258,00 euro su base annua, il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali. Il premio è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione ad eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale”.

È grazie al D.L. n. 90/2014 (Riforma della Pubblica Amministrazione) che è stata introdotta, in via sperimentale e per il 2014-2015, questa copertura tramite un fondo di 5 milioni di euro istituito presso il Ministero del Lavoro, finanziato attraverso la riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

Affinché tale determinazioni diventi effettiva occorrerà attendere “l’emanazione del decreto di approvazione ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Una volta divenuta effettiva, per le associazioni di volontariato cade l’obbligo di stipulare polizze (ex art. 4 della L.n. 266/1991) nei confronti del cassintegrato che accede volontariamente a piani di utilità sociale, poiché la tutela riguardante gli infortuni e la malattia professionale sarà garantita dallo Stato.

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Il premio come sopra indicato sarà aggiornato in via proporzionale ed automatica a seguito di eventuali variazioni annuali dell’importo della retribuzione giornaliera e per tutte le contribuzioni relativi alla previdenza e all’assistenza sociale.

Questa novità comporta che anche a coloro che (cassintegrati a zero ore) chiamati a svolgere lavori socialmente utili considerati rischiosi (ex art. 1 D.P.R. n. 1124/1965), saranno garantite le coperture assicurative presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In tale ipotesi i premi assicurativi a carico del promotore di progetti socialmente utili saranno calcolati sulla retribuzione convenzionale giornaliera come indicata dal D.M. 26 ottobre 1970, per ogni giorno di presenza, a prescindere dal numero di ore giornaliere effettivamente prestate. (Fonte: INAIL)

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