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Fondi di solidarietà iter in stand by: 

Dal 1° gennaio 2017, come è noto, la cassa integrazione in deroga lascerà il posto ai Fondi di solidarietà bilaterale di cui alla legge Fornero (Legge 28 giugno 2012 n. 92). È quanto stabilito dal Decreto interministeriale il quale stabilisce nello specifico che “a decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso”.

I Fondi di solidarietà hanno la finalità di assicurare ai lavoratori (delle piccole e medie imprese) una tutela economica, in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di Cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria).

Per la loro concessione le aziende dovranno attenersi rigorosamente alle disposizioni in materia, posto che il decreto interministeriale di regolamentazione stabilisce criteri molto più restrittivi, rispetto a prima, per usufruire di questi ammortizzatori sociali (Fondi). La domanda andrà presentata in via telematica dall’impresa richiedente all’INPS e alla Regione entro il termine di giorni 20 dal momento in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Purtroppo però la piattaforma telematica dell’INPS allo stato sembrerebbe non operativa e pertanto chi deve effettuare la richiesta dovrà presentarla direttamente alla Regione di appartenenza, rigorosamente nell’osservanza del termine di cui sopra, perché – in caso di ritardo nella presentazione della domanda – l’indennità verrà ridotta visto che il trattamento di cassa in deroga verrà posticipato e avrà inizio solamente dalla settimana precedente alla data di presentazione della istanza.

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Con la nuova normativa le indennità – a partire dal 2015 – non potranno essere superiori alle 5 mesi nell’arco di un anno e il trattamento verrà concesso ai lavoratori subordinati con le seguenti qualifiche: operai, impiegati, quadri, apprendisti, lavoratori somministrati e, tutti, con una anzianità lavorativa presso l’azienda richiedente il beneficio di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento.

 

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