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Licenziamenti collettivi anche per i dirigenti:

Oggi, 25 novembre 2014, entra in vigore la L.n. 161 del 2014 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2013-bis), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10.11.2014.

Grazie alle disposizioni dell’art. 16, sono state incluse le categorie dei dirigenti e le loro organizzazioni sindacali tra coloro ai quali si applicano le disposizioni contenute nella L.n. 223/1991 che disciplina i licenziamenti collettivi.

Finora, come è noto, i dirigenti erano esclusi dall’ambito di applicazione della procedura dei licenziamenti collettivi, proprio per il rapporto di estrema fiducia che caratterizza il “legame” tra manager e imprenditore. Ma di recente, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13.2.2014 nella causa C-596/2012 ha ritenuto illegittima tale esclusione ed ha avviato nei confronti del nostro Paese la procedura di infrazione n. 2007/4652. Pertanto si è reso necessario modificare l’art. 24 della L.n. 223/1991, a mezzo del l’art. 16 della L.n. 161/2014 cit.

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Il nuovo testo dell’art. 24 della L.n. 223/1991, a seguito delle modifiche introdotte dall’art.. 16 della L.n. 161/2014 riguarda dunque principalmente: per le imprese con più di 15 dipendenti, i criteri di calcolo dell’organico con inclusione dei dirigenti nel conteggio dei 5 lavoratori destinatari del provvedimento di licenziamento. Naturalmente la comunicazione di avvio delle procedure di licenziamento collettivo dovranno essere inviate anche alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dirigenziale.

Per quanto concerne il criterio di scelta del dirigente da licenziare si dovrà tener conto delle esigenze tecnico organizzative aziendali, dell’anzianità di servizio e dei carichi di famiglia.

Inoltre, qualora risulti accertata una violazione delle procedure e dei criteri di scelta relativi al licenziamento collettivo, l’impresa sarà tenuta al pagamento in favore del dirigente di una indennità in misura compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennità contenuta nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro (che potranno essere sia superiori che inferiori a quanto sopra indicato). L’importo preciso della indennità sarà ovviamente quantificata dal magistrato del lavoro, in considerazione della natura e della gravità della violazione.

Infine, nonostante l’inclusione del personale dirigenziale nelle procedure di licenziamento collettivo, i dirigenti restano comunque esclusi dalla iscrizione nelle liste di mobilità e dal relativo trattamento economico (di mobilità).

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