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Concessione ed erogazione contributo solidarietà

concessione ed erogazione contributo solidarietà

Concessione ed erogazione contributo solidarietà:

La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 28 del 14 novembre 2014, ha fornito precisazioni e indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà (art. 5, commi 5 e 8, del D.L. n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla l.n. 236/1993 e succ.mod.) ed ha altresì informato gli interessati che la Circolare n. 28/2014 annulla e sostituisce la precedente Circolare n. 26/2014.

Si legge pertanto nella Circolare n. 28/2014 che in base alla normativa vigente in materia, come sopra indicata, possono stipulare contratti di solidarietà ex art. 5, commi 5 e 8, legge 236/1993, e beneficiare del relativo contributo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione: 1) le imprese con oltre 15 dipendenti (che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1, D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L.n. 863/1984 e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24, L.n. 223/1991 ove ne ricorrano i presupposti, o qualora non ricorrano, che intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo; 2) le imprese non superiori ai 15 dipendenti, ma con almeno due dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L.n. 863/1984; 3) le imprese alberghiere nonché le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, con almeno due dipendenti, che presentino gravi crisi occupazionali; 4) le imprese artigiane con almeno due dipendenti.

Tra le altre informazioni, il Ministero ha precisato che durante il regime di solidarietà, “è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell’impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l’azienda perderebbe la propria quota di contributo in relazione ai dipendenti licenziati, ancorché anticipata agli stessi”.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

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