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Fondo di solidarietà residuale

Fondo di solidarietà residuale

Fondo di solidarietà residuale

L’INPS, con il Messaggio n. 8673 del 12 novembre 2014, ha informato gli interessati circa il Fondo di solidarietà residuale, la sua definizione e il suo ambito di applicazione.

Si rammenta che il Fondo di solidarietà residuale è un ammortizzatore sociale dedicato a tutti quei lavoratori dipendenti di imprese che operano in settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni e che occupano mediamente più di 15 dipendenti.

Si legge nel Messaggio n. 8673/2014 che, per quanto concerne la definizione di particolari aspetti inerenti l’ambito di applicazione del Fondo, l’Istituto ha richiesto ulteriori chiarimenti al Ministero del Lavoro il quale – sul punto – ha precisato che restano esclusi dal versamento dei contributi al Fondo di solidarietà residuale le imprese (sia pubbliche che private) esercenti le seguenti attività: servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari (ad eccezione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità, nel settore ormeggiatori e barcaioli porti italiani e nel settore dell’industria armatoriale).

Sono inoltre escluse dal versamento al Fondo di solidarietà residuale la imprese di somministrazione lavoro classificate con c.s.c. (codici statistici contributivi) 7.07.08 e contestuale Codice di Autorizzazione 9.

Sono invece tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale le imprese operanti nel Settore del Credito e del Credito Cooperativo “classificate con c.s.c. 6.01.01 e 6.01.02 e prive dell’attribuzione del Codice di autorizzazione “3D” e “3F”, in presenza del requisito dimensionale”; le imprese di assicurazione ed infine le imprese operanti nel settore del commercio con più di 15 dipendenti e fino al raggiungimento del limite dimensionale di 50 dipendenti, oltre il quale si applica l’istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria e – fino al 31 dicembre 2016 – anche quello della mobilità.

Il versamento del contributo al Fondo di solidarietà residuale relativo al mese di ottobre 2014 dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2014, congiuntamente a quello del periodo gennaio – settembre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 v. anche Allegato al Messaggio n. 8673

(Fonte: INPS)

 

 

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