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Assicurazione pescatori piccola pesca marittima:

L’INAIL, con nota 7246 del 7 novembre 2014 ha informato gli interessati sulle novità in materia di Polizze speciali e l’Assicurazione della piccola pesca marittima e delle acque interne, nonché sui nuovi servizi telematici e adeguamenti GRA Web dell’Istituto.

In particolare l’INAIL ha illustrato all’utenza i nuovi servizi on line disponibili sul sito ufficiale dell’Istituto.

In particolare, si legge nella nota 7246/2014, che – come è noto – la Polizza speciale pescatori è stata istituita dalla Legge n. 250 del 13 marzo 1958. Sono soggette all’obbligo assicurativo le persone che “esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, sia per proprio conto che quando siano associate in cooperative o compagnie”.

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I nuovi servizi telematici offerti dall’INAIL per la gestione della Polizza speciale pescatori riguardano quindi l’iscrizione e variazione delle polizze e gli adempimenti relativi alle comunicazioni annuali e mensili con cui gli utenti registrati devono effettuare, ad esempio, la denuncia di iscrizione per l’istituzione di una posizione assicurativa territoriale con Polizza speciale pescatori; la denuncia di variazione per l’istituzione di un Polizza pescatori su una PAT con polizza dipendenti già presente nel codice ditta interessato; la comunicazione annuale dei soci, da effettuarsi entro il 10 di gennaio; ecc.

L’Istituto, inoltre, rende noto che nelle denunce on line inviate sono presenti tutti i dati a compilazione obbligatoria (numero dei soci, codice fiscale del titolare pescatore autonomo, codici fiscali dei soci della cooperativa o compagnia della piccola pesca marittima, ecc.) sulla base dei quali GRA Web determinerà il premio dovuto. Tale procedura è stata implementata in modo da acquisire anche il dato relativo alla retribuzione giornaliera prescelta, se indicata nella denuncia, superiore alla retribuzione minima fissata per legge, in quanto per retribuzioni giornaliere superiori al minimo, il premio va aumentato in misura proporzionale all’aumento retributivo.

Infine, l’INAIL ricorda agli interessati che in caso di tardata o omessa denuncia di iscrizione, si applica l’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 1214/1965 e si configurerà evasione (art. 116 legge n. 388 del 2000, comma 8, lettera b).

(Fonte: INAIL)

 

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