Somministrazione irregolare, distacco illecito e lavoro nero
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 27 ottobre 2014, ha reso un parere a seguito dell’istanza avanzata dalla Confimi Imprese in ordine alla corretta interpretazione degli artt. 27, comma 2 e 30, comma 4 bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernenti le ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito. In particolare, l’istante ha chiesto di sapere se “nei suddetti casi possa essere riscontrata anche la fattispecie del “lavoro nero” ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio della maxisanzione di cui alla L.n. 183/2010, nonché per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008”.
In via preliminare, il Ministero ha evidenziato che ai sensi dell’art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 “nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1 e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione…”. Inoltre, si legge sempre nell’Interpello n. 27/2014, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del Decreto “in mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore”, mentre in caso di distacco illecito, ai sensi del citato art. 30, comma 4 bis, “il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo”.
Pertanto “la circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione non è sempre “automatica”, potendo dipendere dalla iniziativa del primo di ricorrere al Giudice”.
(Fonte: Ministero del Lavoro)