Responsabile Servizio prevenzione e protezione:
La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 24 del 4 novembre 2014, ha fornito un parere a seguito di istanza avanzata dalla Confcommercio in merito alla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l’istante ha chiesto di sapere “se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell’azienda – nei casi di cui all’art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 – il Responsabile del servizio debba necessariamente essere un dipendente del datore di lavoro o possa esser anche un professionista in possesso dei requisiti di legge”.
La Commissione ha focalizzato innanzi tutto l’attenzione sulla modifica introdotta dal D.L. n. 60/2013, convertito in L.n. 98/2013, la quale “pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all’interno. Ad avviso della Commissione, dunque, appare evidente che il legislatore “abbia voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest’ultimo”. Inoltre, il comma 4 dell’art. 31 cit., stabilisce che “il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero nell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32”. Mentre al successivo comma 6 vengono elencati i casi in cui il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, o unità produttiva, è obbligatorio (centrali termoelettriche; aziende industriali con oltre 200 lavoratori; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; ecc.). Obbligo quest’ultimo previsto dal legislatore per assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno dell’azienda per la peculiare attività produttiva svolta.
Tanto premesso, la Commissione ha ritenuto – come si legge nell’Interpello n. 24/2014 – che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando – a prescindere alla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro … – egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda. Pertanto, ha concluso la Commissione “il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività”. (Fonte: Ministero del Lavoro”.