Trattenimento in servizio fino a 70 anni
La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza interlocutoria n. 23380 del 3 novembre 2014, ritenendo di particolare importanza la vicenda al suo esame “ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione della configurabilità o meno in termini di diritto potestativo del trattenimento in servizio fino al 70° anno di età, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli iscritti a gestioni esclusive o sostitutive dell’A.G.O. (nella specie all’INPGI)” (Presidente: L. Macioce; Estensore: U. Berrino).
In particolare, la questione riguardava la sussistenza o meno del diritto di un lavoratore dipendente della RAI, licenziato in data 8/3/2012 a seguito del conseguimento dei requisiti assicurativi e contributivi per la maturazione della pensione di vecchiaia, a vedersi riconosciuta la richiesta di rimanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età ai sensi dell’art. 24, comma 4° , del D.L. n. 201/2011 (convertito nella legge n. 214/2011), con conseguente accertamento dell’illegittimità del licenziamento.
La Corte di Appello di Milano, si legge ancora nella Ordinanza n. 23380/2014, “nel respingere il reclamo della R.A.I. avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto la domanda del lavoratore, ha spiegato che la norma invocata da quest’ultimo per il suo trattenimento in servizio fino al settantesimo anno d’età trovava applicazione anche nei confronti degli iscritti all’I.N.P.G.I. (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) quale istituto che gestiva, in regime di sostituzione, le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti”.
La Corte, per l’estrema delicatezza e la particolare importanza della questione al suo esame poiché “qualsiasi soluzione venga adottata si finisce inevitabilmente per incidere sull’assetto degli equilibri del sistema pensionistico di una determinata categoria con ripercussioni a catena sul sistema contributivo, ipotizzato dalla normativa invocata, o su quello retributivo, applicato nella fattispecie al momento del licenziamento”, ha ritenuto doveroso “sottoporre la presente vertenza all’esame del Primo Presidente della Corte affinchè valuti l’opportunità di assegnarla alle Sezioni Unite di questa Corte”.
(Fonte: Corte Suprema di Cassazione)