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Niente dati su disabilità docenti nelle graduatorie

Il Garante della Privacy, con Newsletter del 3 novembre 2014, è intervenuto su un argomento molto delicato vertente sulla disabilità dei docenti scolastici di cui al suo Provvedimento del 25 settembre 2014. Ed in particolare ha stabilito che è vietato diffondere informazioni sulla salute (disabilità) dei docenti inseriti nelle graduatorie scolastiche on line.

Il Garante della Privacy ha infatti dichiarato illecito il trattamento dei dati effettuato da un Ufficio scolastico regionale, come si legge nel Provvedimento di cui sopra, e ha vietato “l’ulteriore diffusione in Internet di informazioni sulla salute e degli altri dati non pertinenti riferiti a decine di insegnanti”.

Un insegnante, infatti segnalava al Garante che risultavano pubblicate le graduatorie dei docenti e i rispettivi allegati tra i quali gli elenchi dei “riservisti, gruppo 2: disabili art. 1, l.n. 68/99”, corredati da una legenda che “dava conto dei benefici connessi, come la precedenza nell’assegnazione della sede per le persone con gravi invalidità e i relativi titoli di preferenza per gli insegnanti non vedenti”. Le graduatorie, per di più, recavano in chiaro, oltre ai dati identificativi degli interessati, il codice fiscale e il numero dei figli a carico, informazioni risultate eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità della pubblicazione, Inoltre, i dati in questione erano immediatamente reperibili in rete tramite l’inserimento delle generalità degli interessati nei più diffusi motori di ricerca.

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Oltre al provvedimento di divieto di pubblicazione, si legge ancora, il Garante “ha prescritto all’Ufficio scolastico regionale di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni del Codice privacy e delle Linee guida in materia di trasparenza e pubblicità, di recente adozione, rispettando in particolare il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati e le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca attraverso apposite circolari”.

L’Autorità si è infine riservata di valutare – con separato provvedimento – gli estremi per contestare all’Ufficio scolastico regionale la violazione amministrativa prevista per l’infrazione del Codice.

(Fonte: Garante privacy)

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