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Disciplina del reclamo

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 23021 del 29 ottobre 2014, ha reso il seguente principio di diritto: “La disciplina del reclamo proposto ai sensi dell’art. 1, comma 58 della legge 28 giugno 2012, n. 92, pur essendo speciale, deve essere integrata con quella dell’appello nel rito del lavoro, con conseguente applicazione, nel giudizio di cassazione, dei commi terzo, quarto e quinto dell’art. 348 ter cod. proc. civ.”. (Presidente: L. Macioce, Relatore: R. Arienzo).

La vicenda all’esame della Corte Suprema era attinente alla seguente vicenda, come si legge nella sentenza n. 23021/2014:

Con la sentenza del 10 ottobre 2013, la Corte di Appello di Milano, in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, L.n. 92/2012, confermava la sentenza del Tribunale che aveva respinto l’opposizione presentata da un lavoratore avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso inteso all’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra un istituto di credito e un dipendente e al riconoscimento del suo diritto all’inquadramento nella qualifica di Quadro di IV livello, con condanna dell’istituto al pagamento dell’importo di euro 71.227,51 a titolo di differenze retributive, nonché alla declaratoria di inefficacia del licenziamento verbale asseritamente subito dal lavoratore, con applicazione della tutela reale. Nel pervenire al rigetto del reclamo, la Corte di Milano rilevava che le deduzioni svolte a fini probatori nel ricorso in opposizione all’ordinanza e la documentazione prodotta risultavano inidonee a dimostrare la sussistenza dei presupposti della subordinazione, nonché della collaborazione coordinata e continuativa rilevante ai fini della presunzione di cui all’art. 69 d.lgs. n. 276/2003.

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Proponeva pertanto ricorso per cassazione il lavoratore, affidando l’impugnazione a tre motivi: adeguata valutazione degli indici della subordinazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 del D.Lgs. n. 276/2003; violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

La Corte, in conclusione, rigettava il ricorso proposto ed emanava il principio di diritto sopra riportato. (Fonte: Corte di Cassazione)

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