Pensione soggetti residenti Paesi esteri
L’INPS, con Messaggio n. 7973 del 24 ottobre 2014, ha informato gli interessati sulla presentazione telematica delle domande di pensione in regime comunitario per soggetti residenti in Paesi esteri non convenzionati.
In particolare, si legge nel Messaggio n. 7973/2014 che l’Istituto ha provveduto a rilasciare una nuova versione della procedura on line delle domande di pensione in convenzione internazionale. Tale implementazione “consente ai residenti in Paesi esteri, non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale e che possono far valere periodi di assicurazione in paesi UE, di inoltrare la domanda di pensione, a condizione che l’ultimo periodo assicurativo sia stato svolto in Italia”.
Precisa poi l’Istituto che già con la Circolare n. 88 del 2 luglio 2010 (punto 18) aveva reso noto che “Le domande di pensione di vecchiaia e ai superstiti, nonché le domande di pensione di invalidità relative alle persone che siano state soggette ad almeno una legislazione di tipo B, devono essere presentate all’istituzione del luogo di residenza o all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione al persona è stata soggetta da ultimo. Nel caso in cui la persona non sia mai stata soggetta alla legislazione dell’istituzione del luogo di residenza, quest’ultima inoltrerà la domanda all’istituzione a cui la persona è stata soggetta da ultimo (art. 45, paragrafo 4, del regolamento di applicazione)”.
La procedura di “Domanda di pensione online” provvede a confrontare le date inserite nella sezione dichiarazioni “periodo lavoro estero” con l’estratto UNEX del soggetto richiedente e consente l’inoltro della domanda solo se l’ultimo periodo assicurativo risulta svolto in Italia. In caso contrario, la trasmissione della domanda viene interrotta con il seguente messaggio: “La domanda di pensione deve essere prestata all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione Lei è stato soggetto da ultimo (articolo 45 del regolamento di applicazione (CE) n. 987)”.
Infine, l’Istituto ha ribadito che l’inoltro, alle condizioni di cui sopra, “è consentito solo con la procedura on line e solo per le pensioni in regime comunitario”. (Fonte: INPS)