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Versamento contributi lavoratore illegittimamente licenziato:

Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 19665 del 18 settembre 2014, ha reso il seguente principio “In caso di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato, il datore di lavoro, qualora il licenziamento sia dichiarato nullo ed inefficace, è soggetto alle sanzioni civili per omissione contributiva, mentre, in caso di risoluzione del rapporto senza giusta causa o giustificato motivo, resta applicabile l’ordinario regime della mora debendi, fermo restando che, per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione, riprende vigore, in ogni caso, l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’evasione contributiva” (Presidente: L. A. Rovelli; Relatore: G. Amoroso).

In particolare, la questione dell’omissione e dell’evasione contributiva viene disciplinata dall’art. 116, comma 8, lettere a) e b) della L.n. 388/2000.

Secondo quanto previsto dal citato art. 116, comma 8, lett. a), i datori di lavoro che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, e con una soglia massima del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (omissione contributiva).

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Per quanto riguarda invece l’evasione contributiva, sempre prevista dal medesimo art. 116, comma 8, lett. b), è configurabile in caso di registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, ossia nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. In tale evenienza la sanzione civile è aggravata, come si legge nella sentenza n. 19665/2014, perché è pari al 30% dei contributi evasi nell’anno con la soglia massima del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. (Fonte: Corte Suprema di Cassazione).

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