Delocalizzazione Call Center
Il Ministero del Lavoro, con nota del 17 ottobre 2014 n. 17495 ha fornito chiarimenti circa la corretta applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 24 bis del D.L. n. 83/2012 (convertito in L.n. 134/2012) sulla delocalizzazione delle attività di call center.
In particolare, si legge nella nota 17495/2014 il Ministero ha chiarito che:
“- potrà ritenersi delocalizzata una attività di call-center qualora le commesse acquisite da un’azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite – prima della naturale scadenza del relativo contratto – a personale operante all’estero, sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto;
– almeno 120 giorni prima del trasferimento, occorre effettuare una comunicazione (anche) a questo Ministero, indicando almeno il numero dei “lavoratori coinvolti” (…) e cioè colori i quali (a prescindere dall’inquadramento, subordinato o autonomo), in conseguenza della delocalizzazione della attività di call-center, siano ritenuti in esubero dal datore di lavoro e pertanto interessati da un minor impiego o addirittura da procedure di licenziamento;
– gli obblighi di comunicazione in questione non ricorrano nel caso in cui, nel corso di svolgimento di uno specifico appalto, l’azienda delocalizzi senza generare esuberi o un minor impiego del personale sino a quel momento impegnato su tale commessa.”
Inoltre, come stabilito al comma 3, dell’art. 24 bis del D.L. 83/2012 “i benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri”.
Il Ministero ha infine chiarito che anche al fine di inquadrare correttamente la disciplina in questione nell’ambito dei principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, sia tale disposizione, sia l’obbligo di comunicazione (quest’ultimo evidentemente collegato alla applicabilità della “sanzione” relativa alla mancata concessione dei benefici), trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui la delocalizzazione avvenga versa Paesi extracomunitari.
(Fonte: Ministero del Lavoro)