Requisiti necessari start-up innovativa
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 87 E del 14 ottobre 2014, ha fornito un parere a seguito di una richiesta avanzata da una società e concernente i requisiti necessari affinchè un’azienda possa essere considerata “start-up innovativa”, in base anche alle statuizioni dell’art. 25, comma 2, del D.L. n. 179 del 2012.
Nel dettaglio veniva chiesto all’Agenzia di sapere se:
- gli amministratori-soci, anche non retribuiti, possano considerarsi come forza lavoro;
- se anche gli stagisti e i consulenti esterni titolari di partita IVA possano essere considerati come “forza lavoro”;
- ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, si debba effettuare un calcolo “per teste” o in base alla remunerazione.
Si legge pertanto nella Risoluzione 87/E/2014 quanto segue:
L’art. 25, comma 2, del D.L. n. 179 del 2012, definisce l’impresa start-up innovativa quale “società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione” in possesso di determinati requisiti.
Pertanto, in risposta ai quesiti come sopra formulati l’Agenzia delle Entrate ha concluso che: sub 1) la start-up innovativa, per definirsi tale ed accedere alla disciplina di favore prevista dalla Sezione IX del D.L. n. 179/2012, deve possedere i requisiti “cumulativi” di cui al citato art. 25, comma 2, lettere da b) a g), nonché almeno uno trai i requisiti “alternativi” richiesti dalla successiva lettera b) del medesimo decreto legge. Quindi, in base a tali statuizioni, quindi, l’Agenzia ha concluso che “qualsiasi lavoratore percipiente reddito di lavoro dipendente ovvero a questo assimilato possa essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito “alternativo” in commento”;
sub 2) “gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita IVA non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto”.
sub 3) il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata “deve essere necessariamente eseguito “per teste””.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)