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Aggiornamento professionale Coordinatori sicurezza:

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 19 del 6 ottobre 2014, ha risposto al quesito proposto dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), in merito all’aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore. In particolare nella richiesta di parere viene evidenziato che “diverse organizzazioni, stanno proponendo “corsi” di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza della durata complessiva di 40 ore riportando come indicazione esplicita che la frequenza è obbligatoria nella misura del 90% del monte ore totali rilasciando comunque attestato finale di partecipazione alle 40 ore invece che alle effettive 36 ore eventualmente frequentate”. Ciò posto l’interpellante chiede se, considerato che “per il corso abilitativo a Coordinatore della durata di 120 ore è richiesta la presenza nella misura del 90%, è corretto equiparare tale indicazione anche ai “corsi” di aggiornamento di 40 ore che vengono proposti?”.

La Commissione ha premesso innanzi tutto che la questione relativa agli obblighi di aggiornamento dei Coordinatori della sicurezza è disciplinata in particolare dall’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e nel dettaglio dall’allegato XIV dello stesso decreto. In particolare l’aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell’arco del quinquennio.

Si legge nel prosieguo dell’Interpello n. 19/2014 che “occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal comma 2 dell’art. 98 del decreto in parola, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa”. Inoltre, il citato allegato XIV prevede espressamente che: “La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90% … È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio”. A tale stregua, pertanto, la Commissione ha concluso che “il quadro normativo summenzionato delinea inequivocabilmente l’obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell’arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste. Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l’aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l’attività di coordinatore … fin quando non avranno completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante”. (Fonte: Ministero del Lavoro)

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