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Individuazione retribuzione utile per calcolo contributi

La Sezione Terza Bis del TAR del Lazio, con la sentenza n. 8865 del 7 agosto 2014  ha rigettato il ricorso proposto dall’UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane), dalla CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori nei confronti del Ministero del Lavoro e della CGIL, UIL e AGCI, per l’annullamento della lettera circolare del Ministero del Lavoro n. 37 del 1° giugno 2012, sugli “Osservatori sulla cooperazione … – criteri di individuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi nella categoria. Precisazioni”.

Si legge nella sentenza n. 8865/2014 che le OO.SS. ricorrenti hanno impugnato la citata nota di chiarimenti con la quale il Ministero del Lavoro ha precisato che “l’unico contratto collettivo nazionale da prendere come riferimento ai fini della individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 389/1989 come interpretato in via autentica ex art. 2, comma 25 della legge n. 549/1995 è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da CGIL, CISL e UIL, Legacoop, Confcooperative. Laddove, pertanto, si riscontri l’applicazione di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro da parte della cooperativa, il personale di vigilanza dovrà procedere al recupero delle differenze retributive, mediante l’adozione di diffida accertativa”. A detta delle OO.SS. ricorrenti, infatti, l’orientamento del Ministero finisce per azzerare le legittime prerogative in un sistema improntato al principio del pluralismo sindacale.

Il TAR del Lazio invece ha ritenuto di non condividere le censure sollevate dalle OO.SS. ricorrente ed ha ritenuto di aderire a quanto stabilito dall’art. 2, comma 25 della L.n. 549/1995 che nel dettare l’interpretazione dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989 (convertito in L.n. 389/1989) ha chiarito espressamente che, “In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria”, laddove l’avverbio “comparativamente” introduce un elemento di confronto degli oggettivi parametri numerici sulla base dei quali deve essere determinato il grado di rappresentatività e nella stessa circolare riportati (numero complessivo delle imprese associate, numero complessivo dei lavoratori occupati, diffusione territoriale con riferimento alle sedi presenti, numero dei contratti collettivi stipulati e vigenti”. (Fonte: TAR del Lazio)

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