Ministero Lavoro e incentivo assunzione giovani
Il Ministero del Lavoro con Decreto Direttoriale n. 1709 del 2014, pubblicato lo scorso 2 ottobre 2014, ha reso note le modalità di utilizzo del “Bonus Occupazionale” in attuazione della Iniziativa Occupazione Giovani. Si legge nel comunicato stampa del Ministero del Lavoro che, a mezzo di tale misura, volta a favorire le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, “verrà erogato un incentivo economico ai datori di lavoro privati che assumono giovani tra i 16 e i 29 anni di età non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione registrati al programma Garanzia Giovani”. L’importo complessivo messo a disposizione ammonta ad € 188.755.343,66. L’incentivo assunzione giovani, che sarà fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti, spetta per le assunzioni effettuate a partire dal 3 ottobre 2014 e fino al 30 giugno 2017. L’INPS, d’intesa con il Ministero del Lavoro, emanerà un’apposita circolare per fornire le indicazioni operative per i datori di lavoro interessati, mettendo contestualmente a disposizione la procedura telematica per la fruizione dell’incentivo.
Si legge all’art. 1 del D.D. n. 1709/2014, che ai datori di lavoro, che “senza esservi tenuti, assumono giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, spetta un incentivo economico il cui importo è definito ai sensi dell’art. 5 del presente decreto”.
Sono ammessi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13.
L’incentivo, a norma del’art. 2, è riconosciuto per le assunzioni:
con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
con contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi;
con contratto a tempo parziale, con orario pari o superiore al 60% dell’orario normale di lavoro
contratto di lavoro subordinato di socio lavoratore di cooperativa.
Il beneficio invece è escluso:
per il contratto di apprendistato;
per il lavoro domestico;
per il lavoro intermittente, ripartito e accessorio;
per le assunzioni a scopo di somministrazione qualora l’agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro.
L’importo dell’incentivo in funzione del tipo di assunzione e della classe di profilazione del giovane ammesso al Programma viene così ripartito:
Classe di profilazione del giovane | ||||
BASSA | MEDIA | ALTA | MOLTO ALTA | |
|
– | – | €1500 | €2000 |
|
– | – | €3000 | €4000 |
|
€1500 | €3000 | €4500 | €6000 |
I datori di lavoro per essere ammessi alla fruizione dei suddetti incentivi devono inoltrare un’istanza preliminare all’INPS, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le “Prime indicazioni operative” definite dall’INPS nella Circolare n. 118 del 3 ottobre 2014. (Fonte: Ministero del Lavoro)