Indirizzo PEC indicazione negli atti processuali
La Sezione Lavoro delle Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 15070 del 2 luglio 2014, ha reso il seguente principio di diritto: “Una volta ottenuta dall’ufficio giudiziario l’abilitazione all’utilizzo del sistema di posta elettronica certifica, l’avvocato che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha l’onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta, per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali” (Presidente: A. Lamorgese; Estensore: L. Tria).
In particolare, si legge nella sentenza n. 15070/2014, “in applicazione al recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 20606 del 30 luglio 2008, l’appello, anche se proposto tempestivamente, è da considerare improcedibile perché la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non è stata effettuata e – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. – non è consentito al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., tranne che nell’ipotesi in cui venga presentata un’istanza di proroga prima della scadenza del termine per la notifica in oggetto”. Inoltre, precisato che l’art. 125, primo comma, cod. proc. civ. nel testo attuale, stabilisce che tra le indicazioni che devono obbligatoriamente essere presenti nella citazione, nel ricorso, nella comparsa, nel controricorso e nel precetto vi deve essere quella dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore “comunicato al proprio ordine” nonché del proprio numero di fax. Mentre il successivo art. 136 abilita i cancellieri ad effettuare le comunicazioni alle parti che sono prescritte dalla legge e a dare notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge una forma abbreviata di comunicazione, trasmettendo le comunicazioni stesse a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. (Fonte: Corte Suprema di Cassazione)