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Concessione riduzioni contributive contratti di solidarietà

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Concessione riduzioni contributive contratti di solidarietà

Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione – con Circolare n. 23 del 26 settembre 2014, ha fornito le Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.7.2014, n. 83312, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 863/1984.

In particolare, si legge nella Circolare n. 23/2014, il citato Decreto 83312/2014 prevede una riduzione contributiva in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni in L.n. 863/1984.

Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che stipulano, a far data dal 21.3.2014, o alla medesima data hanno in corso, contratti di solidarietà ai sensi della citata L.n. 863/84 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

Per quanto concerne le modalità di applicazione della riduzione contributiva, la Circolare precisa che questa è riconosciuta per periodi non anteriori al 21.3.2014, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 78/2014, per l’intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Le imprese interessate dovranno presentare la domanda di riduzione contributiva (con allegato il contratto di solidarietà e la documentazione indicata nella Circolare n. 23/2014) alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione, entro 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o per i contratti già in essere, attraverso la modulistica e le modalità operative indicate nella pagina internet www.lavoro.gov.it. (Fonte: Ministero del Lavoro)

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