Applicazione sanzioni violazioni orario lavoro
Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare n. 12552 del 10 luglio 2014, ha fornito indicazioni operative sulla incostituzionalità di talune sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di orario di lavoro, dopo quanto stabilito dalla sentenza n. 153 del 4 giugno 2014 della Corte Costituzionale.
In particolare la suddetta illegittimità dichiarata dalla Corte concerne il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni relative al Decreto Legislativo n. 66 del 2003, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo n. 213 del 2004 e nello specifico:
- art. 4, commi 2, 3 e 4 sulla durata massima dell’orario di lavoro;
- art. 7, comma 1 sul riposo giornaliero;
- art. 9, comma 1 sul riposo settimanale;
- art. 10, comma 1 sulle ferie annuali.
E nello specifico la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all’art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett.f) del D.Lgs. n. 213/2004, sopra citato, nella misura in cui ha introdotto un aggravamento delle misure sanzionatorie anche se in misura sensibile, rispetto a quelle previste dal R.D.L. n. 692 del 1923 e della Legge n. 370 del 1934, nonostante il legilatore, nell’ambito della legge delega, avesse richiesto “in ogni caso (…) sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle integrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi“.
Inoltre, l’illegittimità di cui alla sentenza n. 153/2014, circoscrive la illegittimità esclusivamente all’art. 1, comma 1, lett.f) del D.Lgs. n. 213/2004, in vigore dal 1° settembre 2004 al 24 giugno 2008, poichè dal successivo 25 giugno 2008 l’art. 18-bis è stato modificato dall’art. 41 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L.n. 133/2008.
Il Ministero ha quindi precisato che le indicazioni fornite con la circolare n. 12552/2014 “saranno limitate alle sanzioni riferite alle violazioni commesse in tale arco temporale” (1.9.2004 – 24.6.2008), senza interessare le successive modifiche legislative intervenute sull’art. 18-bis cit.
La perdita di efficacia della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 213/2004 “va poi ad incidere su tutte quelle situazioni giuridiche pregresse che siano ancora aperte o pendenti, mentre non investe le vicende “chiuse”, in quanto regolate da sentenze definitive, da atti amministrativi definiti, oppure nei casi di decorrenza del termine di prescrizione o dal verificarsi di decadenze“.
Ciò premesso, prosegue ancora il Ministero, le Direzioni Territoriali del Lavoro dovranno “provvedere a rideterminare gli importi scaturiti dalle predette violazioni” secondo il regime sanzionatorio di cui all’art. 9 del r.d.l. n. 692/1923 e all’art. 27 della L.n. 370/1934, nei casi di:
– rapporti ex art. 17 della L.n. 689/1981, non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, contenenti le sanzioni di cui alla norma dichiarata incostituzionale;
– ordinanza ingiunzione emessa ma senza che sia spirato il termine per l’opposizione giudiziale;
– opposizione proposta quando il relativo giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia ancora passata in giudicato.
Conclude il Ministero affermando che nei casi in cui “il procedimento sanzionatorio risulti invece definitivamente chiuso (verbali già pagati, ordinanze per cui sono spirati i termini di opposizione, ovvero in caso di contenziosi con sentenze passate in giudicato), non si avrà alcuna estensione degli effetti della sentenza in esame, con conseguente intangibilità degli atti adottati; ciò in quanto, ai sensi dell’art. 136 Cost. “quando la Corte richiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” salvo, evidentemente, le situazioni non ancora definite nel merito”.
Il Ministero è tornato di nuovo sull’argomento e con lettera n. 14876 del 28 agosto 2014 ha fornito ulteriori precisazioni, stabilendo che la rideterminazione degli importi sanzionatori scaturiti dalle violazioni in materia di orario di lavoro deve essere effettuata tenendo conto delle statuizioni di cui all’art. 1, comma 1177, della Legge n. 296 del 2006, il quale stabilisce che gli importi delle relative sanzioni dovranno essere quintuplicati. (Fonte: Ministero del lavoro)