Garante della Privacy e assenze dal lavoro:
Il Garante per la protezione dei dati personali, con la comunicazione n. 341 del luglio 2014, ha vietato ad un datore di lavoro di “rendere indebitamente edotto ciascun lavoratore di vicende personali riferite ad altri colleghi, dando luogo ad un’illecita comunicazione di dati personali (art. 4, comma 1, lett.l) eart. 11, comma 1, lett. a), del Codice; cfr. punto 5.3, Linee guida cit.)“.
Nel caso all’esame del Garante, infatti, una società aveva reso pubbliche, tramite affissione nelle bacheche aziendali, i fogli contenenti i turni di lavoro con le motivazioni delle assenze dei lavoratori (malattia, permesso, assistenza a disabili, permessi sindacali, ecc.). E il Garante ha pertanto ritenuto che le “lamentate operazioni di trattamento risultano in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice) atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società , il regolare avvicendamento dei turni di lavoro e la programmazione degli stessi non presuppone necessariamente la messa a conoscenza del personale in servizio delle specifiche ragioni che giustificano l’assenza dei colleghi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare la dichiarata finalità , fornire agli altri autisti la mera informazione in ordine all’assenza dei colleghi ovvero alla necessità di provvedere alla sostituzione di qualcuno di loro”. Ha pertanto vietato alla società “ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l’ulteriore comunicazione dei dati personali dei soggetti interessati mediante l’utilizzo delle tabelle menzionate nel presente provvedimento; deve essere inoltre prescritto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di adottare opportune misure, idonee a conformare il trattamento dei dati personali, specie se di natura sensibile e idonee a rivelare lo stato di salute, alla disciplina di protezione dei dati personali, anche alla luce delle indicazioni già formulate in via generale nelle menzionate Linee guida, ad esempio, provvedendo a che nelle comunicazioni interne
relative ai turni di servizio, esposte o rese disponibili tramite la rete aziendale, vengano riportati i soli dati identificativi dei lavoratori e la turnazione stabilita per il personale in servizio, espungendo la causale d’assenza con riguardo al personale non in servizio“. (Fonte: Garante della Privacy)