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Riduzione contributiva INPS settore edilizia:

L’INPS, con il Messaggio numero 6534 dell 11 agosto 2014, ha informato gli interessati che “a decorrere dal 1° settembre 2014, le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2013, pari all’11,50%“.

Tale riduzione contributiva, come in epigrafe si è detto, riguarda le imprese operanti nel settore dell’edilizia e viene effettuata ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 244/1995 – convertito, con modificazioni, con Lgge 8 agosto 1995, n. 341 – e successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che “entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze“. Tale normativa prevede altresì che decorsi trenta giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del decreto si applichi la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio. Poichè nel periodo suddetto, tale decreto non è intervenuto, viene applicata alle aziende la riduzione contributiva sopra indicata, pari all’11,50%.

Sono esclusi da tale beneficio, le imprese che hanno usufruito dei contratti di solidarietà, come precisato dalla Circolare INPS n. 178 del 19 dicembre 2013.

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Il Messaggio n. 6534/2014, precisa che “hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 40302, 41303, 41304 e 41305”. Lo sgravio è applicabile a tali imprese per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014.

Precisa il Messaggio che le istanze dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica mediante il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziendale del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. L’Istituto informa poi che entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione“. (Fonte: INPS)

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