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Fondi solidarietà sostegno reddito:

L’INPS, con la Circolare numero 99 dell’8 agosto 2014, ha riepilogato le ultime modifiche normative alla disciplina dei Fondi di solidarietà ed in particolare ha reso nota la soppressione del termine del 31 ottobre 2013 per la procedura di costituzione dei Fondi obbligatori previsti dal comma 4, dell’art. 3 della L.n. 92/2012, alternativi (comma 14) e residuali (comma 19), nonchè delle procedure di adeguamento dei Fondi esitenti di cui all’art. 2, comma 28, L.n. 662/1996 (commi da 42 a 45 dell’art. 3 della L.n. 92/2012).

In particolare, ricorda l’Istituto, l’istituzione dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito dei lavoratori dei settori non coperti dalla normativa i materia di integrazione salariale è stata prevista nell’ambito dell’ultima riforma del mercato del lavoro (art. 3, L.n. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita“) a tutela, in costanza di lavoro, di tutte le categorie di lavoratori in caso di ristrutturazioni, crisi e riduzione/trasformazione o sospensione di attività. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per costituire tali Fondi.

Il citato art. 3 della L.n. 92/2012, sopra citato, si legge sempre nella circolare n. 99/2014, “prevede che al fine di definire un sistema inteso ad assicurare adeguate forma di sostegno al reddito per i lavoratori di diversi settori economici, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale“.

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Come è noto, i Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, “hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (art. 4, comma 4)“. (Fonte: INPS)

Allegati: Allegato 1    Allegato n 2

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