Siglato nuovo AEC agenti di commercio:
Lo scorso 30 luglio 2014 è stato sottoscritto l’Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanze commerciali. Le parti firmatarie sono state: Fisascat-Cisl, Filcams-CGIL, Uiltucs, Fiarc, Usarci, Ugl per i lavoratori e Confindustria, Confapi e Confcooperative per i datori di lavoro. Il nuovo AEC coinvolge i ben oltre 200.000 agenti e rappresentanti di commercio presenti sul territorio nazionale ed operanti nel settore industriale e della cooperazione.
Il nuovo Accordo andrà a rinnovare quello del 2002 e le sue disposizioni avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione e cioè dal 30 luglio 2014.
Tra le novità si segnalano l’accesso a percorsi di formazione professionali erogati dall’Ente Bilatarale per gli agenti e rappresentanti di commercio di prossima costituzione; l’istituzione di una apposita Commissione al fine di ridurre il contenzioso legale; l’impossibilità per la mandante di avvalersi di più agenti o rappresentanti per la trattazione di affari di aziende della medesima zona o dello stesso settore in concorrenza fra loro; l’ampliamento delle tutele per le lavoratrici madri; la corresponsione delle indennità in caso di scioglimento del contratto di lavoro; ecc.
Il nuovo AEC 30 luglio 2014, inoltre, contiene in calce le Disposizioni regolamentari di cui agli artt. 12 e 25 dell’AEC cit., per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale. Esso è composto di due parti: la prima parte contiene le Disposizioni regolamentari per l’accantonamento delle somme dovute a titolo di indennità per la risoluzione del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale ed è costituito da 8 articoli, come segue: l’art. 1 relativo all’accantonamento delle somme dovute, ai sensi dell’art. 1, capo I, dell’AEC del 30.7.2014, in caso di scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale che verrà effettuato in costanza di rapporto presso il “Fondo per la risoluzione del rapporto” gestito dall’Enasarco; l’art. 2 a norma del quale le ditte tenute all’applicazione dell’AEC del 30.7.2014 hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti al Fondo “entro trenta giorni dall’inizio del rapporto di agenzia e rappresentanza comunicando l’inizio del rapporto stesso e le generalità dell’agente e rappresentante…“; l’art. 3 sulla trasmissione al Fondo delle somme dovute a titolo di indennità per la risoluzione del rapporto sulle provvigioni e le altre commissioni; l’art. 4 sulle sanzioni a carico delle ditte che omettono l’iscrizione dei propri agenti e rappresentanti al Fondo; l’art. 5 sulla istituzione e gestione da parte dell’Ente del FIRR relativo a ciascun agente e rappresentante; l’art. 6 sul rilascio all’agente o rappresentante da parte dell’Ente del certificato di iscrizione; l’art. 7 sulle modalità di corresponsione all’agente o rappresentante delle somme accantonate alla cessazione del rapporto di agenzia da parte dell’Ente; l’art. 8 i piani di investimento dell’Ente delle somme disponibili nel Fondo.
La seconda parte dell’AEC 30 luglio 2014, invece, contiene le disposizioni regolamentari per la stipulazione della polizza assicurativa di infortunio e ricoveri ospedalieri.