Con la Circolare del 24 luglio 2014, il Ministero della Giustizia ha reso noto che sono state apportate modifiche tecniche al SIC – Sistema Informativo del Casellario, che consentono di produrre un certificato secondo le disposizioni contenute nell’art. 25 – bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313 (T.U. del Casellario).
Si legge ancora nella suddetta Circolare che gli Uffici locali “potranno quindi rilasciare un certificato denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25-bis in relazione all’art. 25 del D.P.R. 14.11.2002 n. 313”, contenente le iscrizioni relative a condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. In particolare, le sanzioni interdittive oggetto di trattamento sono:
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la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies, 2° comma, c.p.; 600-septies, 2° comma c.p.);
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la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609-nonies, 3° comma, c.p.).
Le predette sanzioni interdittive saranno menzionate nel certificato di cui all’articolo 25-bis T.U., finché durano gli effetti delle stesse“.
Infine, la Circolare precisa che in calce al certificato “apparirà la seguente avvertenza: “Il presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”. Per quanto sopra, l’acquisizione del consenso dell’interessato, prevista dalla citata circolare e allegata alla richiesta di certificato presentata del datore di lavoro, viene meno con il rilascio in esercizio del nuovo certificato. Si è quindi provveduto ad aggiornare la relativa modulistica, che non prevede più la sezione sull’acquisizione del consenso. Con avviso pubblicato sul SIC verrà data notizia agli uffici locali della data a partire dalla quale potranno estrarre il nuovo certificato.
La presente circolare e la relativa modulistica sono reperibili sul sito internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e sul portale del casellario (portal.casellario.giustizia.it)“.
(Fonte: Ministero della Giustizia)