Istruzioni operative personale ispettivo Ministero Lavoro:
Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 18 del 30 luglio 2014, ha fornito indicazioni operative al proprio personale ispettivo in merito alle nuove disposizioni previste per il contratto a tempo determinato, la somministrazione di lavoro ed il contratto di apprendistato, dopo l’entrata in vigore del c.d. Jobs Act (D.L. n. 34/2014 convertito con L.n. 78/2014).
In particolare, si legge nella Circolare n. 18/2014, le novità introdotte dal Jobs Act mirano a semplificare il ricorso alle fattispecie contrattuali sopra indicate con impatto, ovviamente, sull’attività del personale ispettivo del Ministero del Lavoro. Ed è per tale motivo che il Ministero ha avvertito l’esigenza di “fornire alcuni orientamenti interpretativi finalizzati ad uniformare il comportamento“.
Ad esempio, per quanto concerne il contratto a tempo detrminato, il Ministero ha precisato che “la sanzione per il superamento del limite massimo dei contratti a termine non trovi applicazione qualora il datore di lavoro, prima della pubblicazione della presente circolare, abbia proceduto alla assunzione di un numero di lavoratori a termine sulla base di un arrotondamento comununque “in eccesso”“.
Si rammenta che le sanzioni amministrative previste dal Jobs Act, nell’ipotesi sopra contemplata e cioè in caso di supermento del limite massimo di contratti a termine, sono le seguenti (nuovo comma 4 septies, art. 5, D.Lgs. n. 368/2001): “In caso di violazione del limite percentuale di cui all’articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:
a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;Â
b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno”. Di conseguenza, la sanzione amministrativa applicabile, si legge sempre nella suddetta Circolare, andrà calcolata “in base ad una percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori assunti in violazione del limite e cioè gli ultimi assunti in ordine di tempo”, nello specifico, la retribuzione lorda mensile riportata nel singolo contratto di lavoro o, qualora non fosse indicata, si dovrà fare riferimento a quella prevista dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile alla fattispecie. (Fonte: Ministero del Lavoro)