Nuove assunzioni da vecchie graduatorie
In presenza di graduatorie valide ed efficaci, la publica amministrazione deve provvedere all’assunzione di nuovo personale normalmente attraverso lo scorrimento delle stesse. “In tale situazione fattuale, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa (art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241), principi applicabili evidentemente anche alla fase organizzativa in cui l’amministrazione stabilisce tempi e modalità con cui far luogo alla provvista di nuovo personale“. È quanto si legge nella motivazione della sentenza n. 3407 del 4 luglio 2014 della VI Sezione del Consiglio di Stato, il quale ha precisato ulteriormente quanto segue:
“… in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti” (Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011). E pertanto, “facendo applicazione di tale principio alla fattispecie che ne occupa, la questione rilevante si concentra sulla verifica della congruità e della sufficienza della motivazione con la quale l’Università appellante ha inteso dar corso alla indizione del nuovo concorso invece che utilizzare, per le assunzioni di dieci unità di personale di categoria C, la graduatoria ancora vigente in cui figuravano le originarie ricorrenti“.
Al riguardo, si legge ancora nella sentenza n. 3407/2014, l’art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha aggiunto il comma 5 ter all’art. 35 del d.lgs. 165/2001, stabilisce che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione” e stessa durata è prevista anche per gli enti locali.
Pertanto, ad avviso del Consiglio, “la scelta dell’amministrazione di bandire un nuovo concorso, pur in presenza di soggetti idonei che potrebbero soddisfare le medesime esigenze, vada scrutinata con particolare rigore, posto che la stessa risulta confliggente con i … principi desumibili dalla legislazione più recente (ispirati, come detto, da esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rapidità ed efficacia dell’azione amministrativa)“.
In sintesi, dunque, la Pubblica Amministrazione deve provvedere all’assunzione di nuovo personale attingendo dalle graduatorie ancora valide ed efficaci relative ai concorsi precedenti. E tale affermazione resta valida anche in presenza di una eventuale sopravvenienza normativa che vada a modificare i requisiti per l’ingresso e lo svolgimento delle medesime attività lavorative. (Fonte: Consiglio di Stato)