Trasporto pubblico locale
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 20 del 17 luglio 2014, ha fornito istruzioni a seguito di una istanza avanzata dalla Federazione Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri (FAISA – CISAL) per avere chiarimenti “in merito alla possibile applicazione della disciplina sulle sanzioni disciplinari di cui all’art. 7, L. n. 300/1970 alle imprese esercenti servizi di Trasporto Pubblico Locale a totale partecipazione pubblica“.
La Direzione Generale, si legge nell’Interpello n. 20/2014 ha preliminarmente affermato che “il rapporto di lavoro del settore autoferrotranvieri risulta regolamentato da una normativa di carattere speciale contenuta nel R.D. n. 148/1931 e nell’allegato A dello stesso Decreto. Le disposizioni ivi contemplate disciplinano sia il rapporto di lavoro che i profili concernenti le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento“. Tale rapporto di lavoro “viene regolamentato anche dalla contrattazione collettiva, in particolare dalle disposizioni del 23 luglio 1976; contrattazione collettiva peraltro che, in virtù di quanto stabilito dalla L. n. 270/1988, può derogare ai contenuti dello stesso Regio Decreto“.
A tale stregua, dunque, la Direzione Generale “alla luce del quadro sopra declinato ed in risposta al quesito sollevato” ha ritenuto che “ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari da parte di aziende rientranti nel campo di applicazione del R.D. del 1931, debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nel medesimo Decreto, ovvero le clausole contrattuali derogatorie di quest’ultimo il quale, come sopra evidenziato, costituisce fonte di natura speciale rispetto alla normativa generale sancita dall’art. 7, L. n. 300/1970. Tale soluzione trova altresì l’avallo della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare, è necessario riferirsi alla Legge generale ex art. 7, L. n. 300/1970 solo qualora nella normativa speciale si riscontrino lacune non superabili neanche mediante una lettura “analogico-estensiva” di altre disposizioni del medesimo Regio Decreto o afferenti a materie analoghe ovvero ai principi generali dell’ordinamento (cfr. Cass. civ. sent. n. 5551/2013)”.
Infine la Direzione ha altresì segnalato che “la Suprema Corte ha sottolineato come, costituendo il R.D. “disciplina molto datata, essa può presentare lacune o imprecisioni, sul piano delle procedure previste per l’accertamento delle mancanze disciplinari nel necessario rispetto del contraddittorio con l’incolpato. Lacune o imprecisioni che l’interprete deve tentare di colmare, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, la loro possibile interpretazione estensiva o la loro integrazione analogica” (cfr. ad es. Cass. civ. sent. n. 11543/2012; sent. n. 5551/2013)”. (Fonte: Ministero del Lavoro)