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Strutture formative di diretta emanazione

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 14_2014 dello scorso 11 luglio, ha fornito indicazioni alla Regione Sicilia la quale aveva avanzato istanza di interpello in merito al criterio della diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività formative da parte di strutture formative delle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli Organismi paritetici e degli enti bilaterali (art. 12 D.Lgs. n. 81 del 2008).

In particolare la Regione Sicilia chiedeva “un parere in merito al concetto – sotto il profilo giuridico – della c.d. “diretta emanazione” o “partecipazione” alla luce della normativa vigente … ed alla conseguente validità di un contratto di associazione in partecipazione, quale requisito idoneo a configurare, con riferimento alle strutture che operano per conto di Associazioni di categoria, Organismi paritetici e Enti Bilaterali, la predetta “diretta emanazione” o la “partecipazione”“.

In sintesi la risposta della Commissione è stata la seguente: “per esaminare se una struttura formativa di diretta emanazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, degli enti bilaterali e degli organismi paritetici possa costituirsi mediante un contratto di associazione in partecipazione, risulta necessario declinare brevemente i tratti di tale figura contrattuale contemplata dagli artt. 2549 ss. c.c.“.

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Pertanto la Commissione ha innanzi tutto elencato la normativa di cui al codice civile relativa all’associazione in partecipazione e alla luce della stessa ha ritenuto che “l’associato opera sul mercato attraverso l’attività dell’associante che ha il potere di dirigere l’attività senza bisogno di accordarsi con gli associati in partecipazione. Questi, per contro, possono pretendere dall’associante solo il rendiconto della sua attività per poter eventualmente effettuare dei controllo“.

La Commissione ha infine concluso che “l’associazione in partecipazione soddisfi il requisito della diretta emanazione prescritto dall’Accordo citato in premessa in quanto lo svolgimento dell’attività formativa, che costituisce l’affare del contratto, è di diretta gestione dell’associante per il tramite dell’associato“. (Fonte: Ministero del Lavoro)

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