Sicurezza sul lavoro in edilizia manufatturiera
La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 13_2014 dell’11 luglio scorso, ha fornito indicazioni all’Associazione Nazionale Imprese Edili Manufatturiere la quale aveva posto un quesito in merito alla responsabilità , in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia, delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria. In particolare, si legge nell’Interpello n. 13/2014, l’Associazione chiedeva di sapere:
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se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile – così come definito all’articolo 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81 del 2008 – possano essere presenti più imprese affidatarie;
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se l’impresa affidataria debba essere, necessariamente, anche impresa esecutrice, vale a dire alla luce della definizione dell’articolo 89, comma 1, lettera i-bis), debba eseguire direttamente l’opera, o almeno parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa, possa far eseguire l’intera opera, ricevuta in appalto dal committente, ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi;
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quali modalità il committente debba adottare per valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie;
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con quali modalità ed assiduità il datore di lavoro dell’impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
In sintesi, le risposte della Commissione sono state le seguenti:
In merito al primo quesito la Commissione Interpelli ha ritenuto che “all’interno di un cantiere possono essere presenti più imprese affidataraie in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un’impresa affidataria diversa“.
Per quanto concerne il secondo quesito, ad avviso della Commissione, “l’impresa affidataria può eseguire direttamente l’opera o appaltare l’intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi nell’osservanza però di quanto sabilito dall’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008“.
Per quanto concerne il terzo quesito, la Commissione ha ritenuto che i criteri per valutare, da parte del committente, “l’idoneità tecnico-professionale delle imprese, varino a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imrpese esecutrici“.
Per quanto concerne, infine, l’ultimo quesito, la Commissione ha ritenuto che il datore di lavoro dell’impresa affidataria organizza la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi in base a valutazioni che tengano conto “di vari parametri quali a titolo esemplificativo: la complessità dell’opera, le varie fasi di lavoro, l’evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici“. (Fonte: Ministero del Lavoro)