Numero massimo partecipanti corsi di aggiornamento
La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 15_2014 dello scorso 11 luglio, ha fornito indicazioni all’Associazione Nazionale Costruttori Edili che ha chiesto un chiarimento in merito al decreto 4 marzo 2013 ovvero se il numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al punto 10 dell’allegato II del citato decreto, “anche nel caso dell’ora che tratta di contenuti tecnico pratici, è pari a 25” (art. 12 D.Lgs. n. 81 del 2008).
Al riguardo, si legge nel citato Interpello n. 15/2014, il D.I. 4 marzo 2013 “individua, ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare“. In particolare l’art. 3 del decreto in parola prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare che “ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’articolo 2“. “La durata, i contenuti minimi e le modalità della suddetta formazione, sono individuati nell’allegato II del citato decreto“.
L’art. 3, comma 2, del D.I. 04.03.2013 prevede che i corsi di formazione siano effettuati in conformità a quanto previsto dall’allegato II del medesimo decreto. In particolare, si legge ancora, “il citato allegato individua durata, contenuti minimi, requisiti dei docenti e modalità di erogazione della formazione. Il punto 5 dell’allegato II del D.I. 04.03.2013 prevede che il numero massimo dei partecipanti per ogni corso sia di 25 unità , mentre per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi). Il suddetto principio vale sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento previsti dal punto 10 dell’allegato II del decreto in parola“.
La Commissione ha pertanto ritenuto che “il contenuto tecnico-pratico previsto nel corso di aggiornamento, della durata di un’ora, qualora non si concretizzi in attività svolte direttamente dal discente e relative alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, non sia da ritenersi “attività addestrative pratiche”. In tali casi non opera il vincolo del rapporto di 1 a 6“. (Fonte: Ministero del Lavoro)