Integrazione salariale e Fondi solidarietà
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 21 del 17 luglio 2014, ha fornito istruzioni a seguito di due istanze avanzate rispettivamente dalla Confindustria, dall’Associazione Generale Cooperative Italiane, dalla Confcooperative e la Legacoop, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 4 e ss., della L.n. 92 del 2002, concernente la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali finalizzati a garantire i “settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale“.
In particolare, si legge nell’Interpello n. 21/2014, gli interpellanti chiedono precisazioni, alla luce della norma sopra menzionata, in ordine a quali imprese, tra quelle che occupano mediamente più di 15 dipendenti, siano tenute all’adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali, nonchè alle specifiche modalità e condizioni per l’accesso ai predetti Fondi, individuate dai singoli regolamenti ministeriali.
La Direzione ha premesso innanzi tutto quanto segue:
“Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre muovere dalla lettura dell’art. 3, comma 4, della L. n. 92/2012, e successive modificazioni, in forza del quale: “(…) le organizzazione sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (…)”. La ratio della norma trova il proprio fondamento nell’esigenza di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di “riduzione o sospensione dell’attività lavorativa”, laddove i lavoratori siano impiegati in realtà imprenditoriali non rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina afferente ai trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria“.
In sintesi, la risposta della Direzione generale alle istanze come sopra formulate, è stata la seguente:
“In risposta al primo quesito si sottolinea che, dall’esame delle diverse disposizioni in cui si articola la disciplina dei suddetti Fondi, l’adesione agli stessi è prevista esclusivamente per le imprese con organico superiore mediamente ai quindici dipendenti, che non possono fruire di entrambe le forme di sostegno del reddito e dunque non assoggettate al versamento della contribuzione per CIGO e CIGS“.
Invece, in merito al secondo quesito, e cioè le modalità e condizioni per l’accesso ai Fondi individuate dai singoli regolamenti ministeriali, la Direzione ha risposto che “occorrerà rimettersi alla disciplina prevista da ogni singolo accordo/contratto collettivo di costituzione del Fondo e successivo decreto interministeriale di istituzione”.