Notifica ricorso per cassazione Avvocatura Generale
La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 13972 del 19 giugno 2014, ha reso il seguente principio, in tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della Pubblica Amministrazione: “con mutamento della precedente consolidata interpretazione giurisprudenziale (cosiddetto “overruling”), secondo il quale in caso di notifica nulla perchè eseguita presso l’Avvocatura distrettuale, anzichè presso l’Avvocatura Generale dello Stato, non è ammissibile che, anche a distanza di anni, venga disposto il rinnovo della notificazione presso quest’ultima, fermo restando, nella specie, che l’affidamento che il ricorrente abbia potuto riporre sulla precedente e consolidata giurisprudenza di legittimità giustifica ugualmente la rinnovazione della notificazione” (Presidente F. Roselli, Estensore G. Napoletano).
In particolare, si legge nella ordinanza n. 13972/2014, che “per giurisprudenza consolidata di questa Corte la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti di una Amministrazione dello Stato va effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato e quella eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale è nulla (per tutte v. Cass. S.U. 6 maggio 1998n. 4573 e numerose altre successive)“. Ha precisato poi la Corte che “siffatta nullità, sempre conformemente a giurisprudenza di legittimità, resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 cod.proc.civ., dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura Generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale, ancorchè posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia qando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 cod.proc.civ., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (tra le più recenti v. Cass. 27 aprile 2011, n. 9411). In base a tale orientamento ed in presenza di un ricorso per cassazione notificato presso l’Avvocatura Distrettuale invece che presso l’Avvocatura Generale, questa Corte è solita disporre, anche a distanza di anni dal deposito dello stesso ricorso, il rinnovo della notificazione presso l’Avvocatura Generale “.
Pertanto la Corte ha affermato che “questa consolidata prassi può oggi apparire in contrasto con il principio di speditezza, ossia di ragionevole durata del processo” ed ha concluso con il principio come sopra trascritto. (Fonte: Corte di Cassazione)