Trasmissione domande di sgravio contributivo
L’INPS, con il Messaggio INPS n. 5887 del 08 luglio 2014, ha informato gli interessati che, a far data dal 9 luglio 2014 dalle ore 15,00 e fino al 7 agosto 2014 alle ore 23,00, sarà consentito trasmettere via internet (sia singolarmente che tramite i flussi xml) le domande per la richiesta della fruizione dello sgravio contributivo relativo all’anno 2013, di cui all’incentivo della contrattazione di secondo livello. Inoltre al fine di “consentire la verifica e l’eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23,00 di venerdì 08/08/2014“.
L’INPS, nel citato messaggio 5887/2014, ha precisato che per usufruire del suddetto sgravio contributivo occorrerà fare riferimento altresì alla Circolare INPS n. 78 del 17 giugno 2014 nella quale sono stati “illustrati i contenuti e le modalità di accesso allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013“, nonchè al messaggio INPS n. 5613 del 26 giugno 2014 con la quale “è stata avviata la fase di sperimentazione per l’acquisizione delle domande di sgravio ed è stata fornita la documentazione tecnica a supporto della composizione dei flussi XML ed il manuale utente della procedura“.
L’Istituto ha poi precisato che eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate ad un indirizzo di posta elettronica appositamente predisposto dall’INPS ed indicato nel citato messaggio.
Infine l’INPS ha evidenziato quanto segue: con riferimento “alla determinazione della percentuale di sgravio spettante (1), si precisa che il contributo addizionale AspI (1,40%) potrà essere eventualmente ricompreso nel coacervo delle voci su cui opera il beneficio (nei limiti normativamente previsti) solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero ex art. 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92“. “(1) Si ricorda che, per la quota datoriale, il beneficio trova applicazione entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e – in agricoltura – al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati“. (Fonte: INPS)