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Interpello Min. Lavoro limitazioni lavoro notturno

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 18 del 26 giugno 2014, ha risposto al quesito proposto dall’ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari, in ordine alla corretta interpretazione “dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 66 del 2003, concernente il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno da parte della lavoratrice/lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni“. In particolare l’ARIS chiede di sapere “se la suddetta disposizione trovi applicazione nell’potesi di genitore vedovo di figlio convivente minore di anni dodici“.

La risposta del Ministero del Lavoro al suddetto quesito è stata la seguente:

In via preliminare, si ricorda che ai sensi dell’art. 11, comma 2, citato, recante la disciplina delle limitazioni al lavoro notturno, non è obbligato a prestare attività lavorativa notturna la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni. Si precisa, altresì, che, ai sensi dell’art. 18 bis comma 1 del medesimo Decreto, la violazione del summenzionato precetto, ovvero l’adibizione al lavoro notturno nonostante il dissenso espresso dalla lavoratrice/lavoratore in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, integra un reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2.582 euro.

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Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che la situazione prospettata dall’istante, ovvero quella del genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni, rientri tra le possibili figure di “unico genitore affidatario” contemplata dalla norma in esame la quale, evidentemente, è principalmente volta alla tutela del minore” (Fonte: Ministero del Lavoro).

Giova precisare che il lavoro notturno, secondo la definizione fornita dal D.Lgs. n. 66 del 2003, è quello prestato nel corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

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