Compenso ferie comprensivo di provvigioni vendite
La Corte di Giustizia dell’Unzione Europea, con la sentenza C-539/12 del 22 maggio 2014, ha fornito un importantissimo chiarimento sulla retribuzione dei consulenti di vendita. Ha stabilito infatti la Corte che la retribuzione corrisposta a titolo di ferie annuali non può essere limitata allo stipendio di base. Infatti, nel caso in cui tale lavoratore percepisca una provvigione fissata in base alle vendite realizzate, detta provvigione deve essere anch’essa inclusa nel calcolo della retribuzione.
Il caso sottoposto all’esame della Corte di Giustizia prende avvio dall’azione di un Tribunale inglese il quale chiedeva se le provvigioni che un lavoratore avrebbe guadagnato nel corso delle ferie annuali debbano essere prese in considerazione al momento del calcolo dell’indennità per le ferie annuali e in che modo la somma dovuta al lavoratore debba essere calcolata. Nello specifico si trattava di un consulente alle vendite di energia di una società britannica, il cui compito consisteva nel persuadere i clienti professionali ad acquistare i prodotti energetici forniti dal suo datore di lavoro. Pertanto la sua retribuzione si componeva di due parti: uno stipendio di base e una provvigione, pagata su base mensile, calcolata in funzione delle vendite realizzate dal lavoratore. Dato che il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali non aveva realizzato nuove vendite e di conseguenza non aveva prodotto alcuna provvigione, il datore di lavoro gli aveva versato esclusivamente la retribuzione base.
Secondo la Corte, il solo versamento della retribuzione base creerebbe uno “svantaggio economico” per il lavoratore, il quale potrebbe essere indotto – per non rinunciare ad una parte della retribuzione – a non usufuire delle ferie annuali per non vedersi ridotto l’introito economico, visto che, nello specifico, le provvigioni sulle vendite erano di importo ben maggiore rispetto alla retribuzione base (e cioè rappresentavano il 60% della retribuzione totale). Tra l’altro le ferie, in base all’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali, costituiscono un diritto irrinunciabile.
Ad avviso della Corte di Giustizia, quindi, l’indennità di ferie deve essere calcolata in modo da corrispondere alla retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore e quindi comprensiva altresì delle provvigioni per le vendite percepite nel corso dell’anno. Pertanto il metodo di calcolo da utilizzare per determinare l’importo della provvigione (che è variabile, poichè dipendente dal numero delle vendite realizzate) da includere nella indennità di ferie dovrà essere calcolato sulla media delle provvigioni percepite in un determinato periodo di tempo considerato rappresentativo dal datore di lavoro.
Come può tale decisione della Corte influire sul nostro diritto interno? Semplice: tale decisione vincola egualmente tutti i giudici nazionali europei ai quali venga sottoposto un problema simile. Infatti, la Corte di Giustizia non risolve la controversia nazionale, che è compito del giudice (nazionale), il quale sarà però tenuto a risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte di Giustizia Europea.
Allegato: Sentenza C-539_12 CURIA