Novità tempo determinato dopo il Jobs Act
Il D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni in L.n. 78/2014 entrata in vigore lo scorso 20 maggio, come più volte si è detto, ha apportato rilevanti novità a vari contratti di lavoro.
Il Jobs Act, per quanto riguarda il contratto a termine, ha introdotto le seguenti modifiche:
CAUSALE
Coloro che stipuleranno contratti a termine, a decorrere dal 21 marzo 2014, non saranno più obbligati a specificare la causali del ricorso a tale forma di contratto. Prima del Jobs Act tale obbligo era previsto unicamente per il primo rapporto di lavoro sottoscritto tra datore e prestatore.
L’abolizione di tale obbligo vale altresì per il contratto di somministrazione a tempo determinato.
LIMITI DI DURATA
Il contratto a termine acausale deve avere una durata massima di 36 mesi, ivi compresi rinnovi e proroghe. Nulla impedisce alle parti, una volta raggiunto il limite massimo di 36 mesi, di stipulare un ulteriore nuovo contratto a termine a condizione però che tale stipula avvenga presso la Direzione Territoriale competente e con l’assistenza di un rappresentante delle OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale (ex art. 4, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001).
PROROGHE
Il Jobs Act consente la proroga per un massimo di 5 volte del contratto a tempo determinato, nel limite di durata massima di 36 mesi. Per il computo del numero delle proroghe devono essere considerati tutti i contratti a termine stipulati tra le medesime parti per le medesime mansioni, a prescindere dal numero dei rinnovi.
LIMITI
Il limite fissato nel Jobs Act di ricorso al contratto a tempo determinato è del 20% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio dell’anno di assunzione dei lavoratori con contratto a termine. Tale limite può essere derogato dal CCNL applicabile dalla specifica azienda.
Ai datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti il Jobs Act consente la stipula di un solo contratto a termine.
Non viene applicato il limite del 20%: ai contratti di somministrazione (per l’utilizsazatore), ai riceratori e al personale tecnico assunti con contratto a termine dagli istituti pubblici o enti privati di ricerca scientifica “chiamati a svolgere attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa“. I contratti a termine che abbiano ad oggetto “in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono” .
Per i datori di lavoro che prima del 21 marzo 2014 hanno stipulato contratti a termine in misura superiore al limite del 20% è concessa la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre 2014, salvo che la contrattazione collettiva, applicabile a quel determinato datore di lavoro, non disponga un limite percentuale o un termine più favorevole rispetto a quello stabilito nel Jobs Act.
SANZIONI
In caso di violazione del suddetto limite del 20% è prevista per il datore di lavoro l’applicazione di una sanzione amministrativa “pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno“; e “pari al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno“.
DIRITTO DI PRECEDENZA E CONGEDO DI MATERNITA’
Fermo restando quanto già previsto per il diritto di precedenza (riconosciuto per aver prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro) “per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all’art. 16, comma 1, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza“. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto “il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine“.
DIRITTO DI PRECEDENZA E OBBLIGO DI INFORMAZIONE
Il datore di lavoro deve espressamente richiamare nel contratto a termine l’esistenza del diritto di precedenza in caso di assunzione a tempo determinato, anche con riferimento ai contratti stipulati con i lavoratori stagionali.
Allegato: LEGGE 16 maggio 2014, n. 78 D.L. n. 34_2014