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Convenzione riscossione contributi domestici

Lo scorso 14.3.2014 l’INPS ha sottoscrito una Convenzione con la FIDALDO – Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico, la DOMINA – Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico, la FILCAMS-CGIL – Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, la FISASCAT-CISL – Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, la UILTUCS-UIL – Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi, la FEDERCOLF – Federazione Sindacale dei Lavoratori a Servizio dell’Uomo, e il Fondo Colf per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ed assistenza integrativa previsti dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico (stipulato in data 16.7.2013) tra le medesime Organizzazioni Sindcali, e dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle categorie rappresentate dalle OO.SS. firmatarie del contratto stesso e dai lavoratori da loro dipendenti.

Gli aspetti principali di tale Convenzione sono stati illustrati dall’INPS nella circolare n. 68 del 29.5.2014.

In particolare, nella Convenzione viene stabilito dalle Parti firmatarie della stessa, come sopra indicate, che verrà affidato all’INPS il compito di riscuotere in loro nome e per loro conto la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ed assistenza integrativa relative al rapporto di lavoro domestico. Sarà compito dei datori di lavoro, invece, trattenere le quote a carico dei propri dipendenti e versare l’importo complessivo all’INPS secondo le modalità indicate nella Convenzione del 14.3.2014.

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Tali contributi, si legge ancora nel testo della Convenzione, saranno riscossi unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali obbligatori con le procedure, le modalità e i tempi previsti per questi ultimi. A tal fine i datori di lavoro domestico indicheranno per ciascun versamento, e in base al tipo di pagamento prescelto, il codice assegnato dall’INPS al Fondo Colf e il relativo importo, autorizzando in tal modo l’INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo di assistenza contrattuale, da versare al Fondo Colf. Precisa inoltre la Convenzione che l’INPS, al riguardo, non avrà alcun obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

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