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Tassazione reddito lavoro estero

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11/E del 21 maggio 2014, ha fornito chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri deducibili e detraibili e, tra le altre, anche per quanto concerne la tassazione dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero ed applicazione delle retribuzioni convenzionali.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al seguente quesito: “Un lavoratore dipendente, residente in Italia, ha svolto, per un periodo superiore a 183 giorni, la prestazione lavorativa all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. In tale ipotesi, è tenuto a dichiarare i redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis del TUIR, se il datore di lavoro è estero e non sia presente in Italia alcun soggetto che adempia, in suo favore agli obblighi contributivi?

L’art. 51 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente), comma 8-bis, del TUIR, afferma quanto segue: “In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398“.

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L’Agenzia delle Entrate ha quindi fornito tale indicazione: “L’articolo 3, comma 1, del TUIR, statuisce che “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri indicati nell’ar. 10“. Come si evince dalla lettera della norma, per i residenti l’obbligo di dichiarare, nel nostro Paese, i redditi ovunque prodotti ricade sul soggetto titolare dei redditi stessi. Si conferma, pertanto, quanto affermato con la circolare n. 50/E del 2002, par. 18, in cui è stato precisato che il soggetto residente che versi nelle condizioni previste dall’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, è tenuto a dichiarare il reddito convenzionale nella misura in cui è definito annualmente con il decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del Lavoro e delle politiche sociali), ancorchè non sia presente in Italia alcun soggetto che adempia, in suo favore, gli obblighi contributivi“.

Allegati: Circolare Agenzia delle Entrare n. 11_E del 21_5_2014

TUIR 22_12_1986 n. 917 aggiornato al 09_04_2014

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