Speciale contratti di solidarità
I contratti di solidarità sono quegli accordi concordati in sede aziendale al fine di evitare il licenziamento del personale in esubero, ovvero di favorire l’assunzione di nuovo personale. La finalità solidaristica che caratterizza questa fattispecie contrattuale si realizza tramite l’approvazione da parte dei lavoratori di una riduzione dell’orario di lavoro, accompagnata da una corrispondente decurtazione della retribuzione.
La disciplina dei contratti di solidarità è contenuta nelle seguenti leggi: L.n. 863/1994; L.n. 236/1993, modificata dall’art. 6 del D.L. n. 404/1996, L.n. 608/1996.
I contratti di solidarietà si distinguono in:
– “difensivi” (o “interni”), quando riguardano i livelli occupazionali nell’impresa: in tal caso i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per il tramite di un accordo, al fine di evitare una dichiarazione di esubero di personale e/o una riduzione dello stesso, stabiliscono la riduzione dell’orario di lavoro indicato in contratto e conseguentemente anche la proporzionale riduzione della retribuzione;
– o “espansivi” (o “esterni”): viene concordata l’assunzione di nuovo personale a seguito di una riduzione (anch’essa concordata) dell’orario di lavoro.
Normalmente i contratti di solidarietà più diffusi sono quelli “difensivi” (o “interni”) poichè – a fronte di una riduzione dell’orario e della retribuzione – viene comunque garantito il posto di lavoro.
In taluni casi i contratti di solidarietà difensivi vengono concordati da aziende cui si applicano le garanzie previste dalla cassa integrazione guadagni straordinaria, cosicchè i lavoratori che hanno accettato una riduzione di orario, possono usufruire dell’integrazione salariale di cui alla CIGS per la quota relativa alle ore non lavorate. Grazie alla L.n. 236/93 anche le aziende “minori” che non rientrano cioè nel campo di applicazione della normativa in materia di CIGS, possono usufruire dei contratti di solidarietà. In tale ipotesi, la citata legge, prevede in favore dei lavoratori di un’azienda in difficoltà, la possibilità di riduzione dell’orario di lavoro e la fruizione di un contributo pari al 25% della retribuzione persa; stessa percentuale di contributo anche per l’azienda.
Il contratto di solidarietà può avere durata di 2 anni, con possibilità di proroga fino a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno.
Il contratto di solidarietà non può essere utilizzato a favore di quelle aziende che: abbiano richiesto o siano assoggettate a procedure concorsuali; in caso di fine lavoro o fine fase lavorativa nei cantieri, per i dirigenti, per gli apprendisti, per i lavoratori stagionali e per i lavoratori domestici.
Mentre invece il ricorso al contratto di soliderietà è previsto per gli operai, gli impiegati, i lavoratori part time.
Nel contratto di solidarietà devono essere indicati: la data di stipula, il CCNL applicato, le parti, l’orario di lavoro e la sua nuova articolazione (riduzione), le deroghe eventuali all’orario pattuito, la parametrazione in relazione all’orario medio settimanale, la percentuale totale di riduzione di orario, la data di inizio dell’eventuale procedura di mobilità, il numero dei lavoratori in esubero e le motivazioni di tale esubero, la decorrenza e la vigenza del contratto di solidarietà, l’indicazione delle misure da adottare per il mantenimento dei posti di lavoro.
I benefici contributivi che spettano al datore di lavoro che attiva i contratti di solidarietà sono:
– riduzione del 25% dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti ai lavoratori nei casi in cui la riduzione dell’orario sia superiore al 20% dell’orario contrattuale;
– riduzione del 35% dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti ai lavoratori nei casi in cui la riduzione dell’orario sia superiore al 30%.
Per le imprese che operano nel Mezzogiorno tale riduzione arriva, rispettivamente, al 30% e al 40%.
Per usufruire di tali agevolazioni contributive e previdenziali il datore di lavoro deve essere in possesso del DURC.
Recentemente con il D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni in L.n. 78/2014, la disciplina relativa ai contratti di solidarietà hanno subito modifiche. Ed in particolare l’art. 4-bis ha previsto che con decreto interministeriale (Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia) saranno stabiliti i criteri per la concessione del beneficio della riduzione contributiva. Per tale finalità sono state destinate risorse per 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Inoltre è stata fissata al 35% la riduzione della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% (eliminando le precedenti differenziazioni su base territoriale e le maggiori riduzioni previste in relazione a percentuali di riduzione dell’orario di lavoro superiori al 30%). Infine il Jobs Act prevede che i contratti di solidarietà siano depositati presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.