Advertisement

Speciale su contratto somministrazione

L’entrata in vigore della L.n. 78/2014 (di conversione, con modificazione, del D.L. n. 34/2014) ha introdotto modifiche anche al contratto a termine in regime di somministrazione.

In particolare, l’aspetto che merita un approfondimento riguarda l’applicazione anche ai contratti di somministrazion del limite numerico del 20% dell’organico con contratto a tempo indeterminato previsto per i contratti a termine.

La legge ha stabilito che tale limite numerico si applica nei confronti del contratto a termine, con ciò escludendo da tale applicazione i contratti di somministrazione a tempo determinato tra agenzie e utilizzatori. Infatti per le agenzie di lavoro, titolari del contratto di somministrazione commerciale a tempo determinato, non può trovare applicazione il vincolo numerico stabilito dalla legge. Per altro verso invece da qualche parte si sostiene che tale limite invece troverebbe applicazione nei contratti di lavoro stabiliti tra l’agenzia di lavoro e i propri dipendenti inviati in missione temporanea presso l’azienda utilizzatrice. Ci risulta “facilmente” desumibile dalla quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, il quale testualmente afferma: “In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all’art. 5, commi 3 e 4“. Ma tale interpretazione comporterebbe, per assurdo, per le agenzie di lavoro l’assunzione a tempo indeterminato del personale inviato in missione temporanea. Ad escludere tale ipotesi, tuttavia, interviene proprio il D.Lgs. n. 368/2001 che ha recepito la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, la quale stabilisce che l’accordo di cui alla direttiva citata, si applica ai lavoratori a tempo determinato “ad eccezione di quelli messi a disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale“.

Advertisement

Tra l’altro anche il contratto di lavoro interinale è stato successivamente oggetto di regolamentazione al livello comunitario con la direttiva 2008/104/CE “volta a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale” e migliorare le qualità di questa tipologia di contratto proprio al fine di “contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili“, anche attraverso un allentamento dei divieti e delle restrizioni imposti a questa tipologia di contratto tramite agenzia.

Dal raffronto delle due direttive appare evidente l’esclusione del contratto di lavoro interinale dalla normativa relativa al contratto di lavoro a termine e conseguenzialmente il limite del 20% di cui al Jobs Act, non troverà – anche per quanto sopra dedotto – applicazione nei confronti delle agenzie di lavoro titolari dei contratti di somministrazione. Pertanto il limite del 20% trova applicazione esclusivamente per i contratti a termine.

Allegati: direttiva 1999_70_Ce sul lavoro a tempo determinato

Direttiva 2008_104_CE del 19_11_2008 sul lavoro tramite agenzia interinale

Advertisement