Speciale su Durc on line
L’entrata in vigore della L.n. 78/2014 (Jobs Act), di conversione in legge con modifiche del D.L. n. 34/2014, ha apportato delle semplificazioni in materia di DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva che grazie alle nuove norme subirà una “smaterializzazione”.
Infatti, a decorrere da entrata in vigore del Decreto, chiunque vi abbia interesse “verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore edilizia, nei confronti delle Casse edili” (art. 4, comma 1, L.n. 78/2014). La risultanza dell’interrogazione, si legge sempre all’art. 4, comma 2, cit., “ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2“.
In tal modo, chiunque, compresa l’azienda interessata, potrà eseguire direttamente dal proprio computer la verifica della propria posizione contributiva con una semplicissima interrogazione on line.
Entro 60 giorni dalla emanazione del D.L. n. 34/2014 cit. (entrato in vigore il 21.3.2014), il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la P.A., sentiti l’INPS, l’INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, saranno definiti a mezzo di Decreto, “i requisiti di regolarità , i contenuti e le modalità della verifica nonchè le ipotesi di esclusione”, indicate al comma 1. Tale emanando Decreto, si legge al comma 2, dell’art. 4, L.n. 78/2014 cit., sarà ispirato ai seguenti criteri: “a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa; b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione presso gli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è seguita, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare; c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità , ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“.
Tramite la suddetta interrogazione on line, l’interessato assolverà anche all’obbligo di effettuare verifiche in merito alla possibilità di partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavoro, forniture e servizi di cui all’art. 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), (cioè coloro “che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti“, sono esclusi dalla partecipazione).
Inoltre, decorsi 12 mesi dalla entrata in vigore del D.L. n. 34/2014 cit., (e cioè a far data dal 21.3.2014) ai fini della verifica degli effetti di tale semplificazione, il Ministro del lavoro presenterà una relazione alle Camere.
Infine, la nuova normativa sul DURC, stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui sopra, “sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo“.