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Agevolazioni assunzioni donne e non solo

Con la circolare n. 28 del 23 maggio 2014 l’INAIL ha reso nota la disciplina con cui gli incentivi per l’assunzione di donne lavoratrici, lavoratori ultracinquantenni, lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi, disabili si applicano al premio assicurativo e al contributo versato in agricoltura ai fini dell’assicurazione obbligatoria.

Le disposizioni della Riforma del mercato del lavoro di cui alla Legge Fornero (L.n. 92/2012) hanno previsto, come è noto, agevolazioni contributive ma in tale normativa non si riscontrano norme che consentono l’applicabilità delle medesime agevolazioni anche per quanto riguarda i premi INAIL. L’INAIL pertanto ha acquisito dal Ministero del Lavoro parere favorevole che consentirà agli interessati di applicare le suddette agevolazioni contributive anche ai premi INAIL (premio assicurativo e contributo versato in agricoltura).

In concreto tali agevolazioni contributive si applicano a coloro che assumono, come sopra, particolari categorie di lavoratori e cioè: over 50, disoccupati da oltre 12 mesi, donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree.

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Pertanto ai datori di lavoro, anche agricoli, che – a partire dal 1° gennaio 2013 – assumono le citate categorie di lavoratori si applicano una riduzione del 50% dei premi INAIL.

Tale incentivo, come spiegato dalla Circolare n. 28, spetta per le

– assunzioni a tempo indeterminato anche part-time;

– assunzioni a tempo determinato anche part-time;

– trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, anche part-time, se avviene entro la scadenza del beneficio;

– rapporti di somministrazione.

Tale incentivo invece non spetta per i:

– contratti di lavoro intermittente;

– contratti di lavoro accessorio;

– contratti di lavoro domestico;

– contratti di lavoro ripartito.

Per quanto concerne poi la durata dell’incentivo, la Circolare n. 28 stabilische che esso spetta per un periodo massimo di

18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;

12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato (e/o proroga nel limite complessivo di 12 mesi).

L’incentivo spetta altresì:

fino al limite complessivo di 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato entro la scadenza del termine del beneficio;

fino al limite complessivo di 12 mesi in caso di proroga del rapporto a termine.

Per usufruire delle suddette agevolazioni le imprese interessate dovranno inviare alla sede INAIL competente (indirizzo PEC), la dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti l’inesistenza delle condizioni proprie dell’impresa in difficoltà coma da art. 1, punto 7, Regolamento CE 800/2008.

Tutte le indicazioni sulle modalità di fruizione delle agevolazioni sono consultabile nella Circolare n. 28 allegata al presente articolo.

Allegati: Circolare INAIL n. 28_2014    Allegato 1 alla circolare INAIL 28_2014 Allegato 2 alla circolare INAIL 28_2014 Allegato 3 alla circolare INAIL 28_2014

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