Ricorso per saltum
Avverso l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 1, comma 49 della L.n. 92/2012, non può trovare applicazione il ricorso “per saltum” di cui all’art. 360, secondo comma, c.p.c., in quanto contemplato soltanto in relazione ad una “sentenza appellabile”. È quanto deciso dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 10133 del 9 maggio 2014 (Presidente A. Lamorgese, Relatore G. Bandini).
Nel caso all’esame della Suprema Corte, il Tribunale di Civitavecchia, con ordinanza ex art. 1, comma 49 della L.n. 92/2012 aveva rigettato il ricorso proposto da una lavoratore (dirigente) nei confronti della società datrice di lavoro e volto al riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli.
Come è noto l’art. 1, comma 49, della L.n. 92/2012 stabilisce che “Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contradditorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parte o disposti d’ufficio, ai sensi dell’art. 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda“.
Proponeva pertanto ricorso “per saltum” il ricorrente denunciando alla Suprema Corte la violazione da parte del Tribunale di primo grado di norme di diritto e accordi collettivi nazionali di lavoro. Resisteva con controricorso la convenuta, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto due profili:
– il primo poichè il provvedimento impugnato non era ricorribile per cassazione;
– il secondo perchè mancava l’accordo delle parti ai fini della proposizione del ricorso “per saltum“.
La Corte ha riconosciuto valido l’assunto del controricorrente confermando la fondatezza dei motivi di inammissibilità del ricorso.
E nello specifico:
sotto il primo profilo di inammissibilità ha confermato che avverso l’ordinanza resa ex art. 1, comma 49, L.n. 92/2012 è previsto non già l’appello bensì l’opposizione innanzi allo stesso giudice (art. 1, comma 51, L.n. 92/2012). Quindi non può esere ammissibile la proposizione del ricorso “per saltum” di cui all’art. 360, comma 2, c.p.c.;
sotto il secondo profilo la Corte ha rilevato che il predetto art. 360, comma 2, c.p.c. “ammette il ricorso per cassazione, con omissione dell’appello, solo “se le parti sono d’accordo” … e, nella specie, non risulta che un accordo in tal senso, neppure dedotto in ricorso, sia intervenuto“.
La Corte concludeva con il rigetto del ricorso.
Allegato: Sentenza 10133_2014