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Corte Costituzionale su omissione contributiva

E’ stata depositata il 19 maggio 2014 la sentenza n. 139 della Corte Costituzionale chiamata a decidere su una questione legata alla costituzionalità o meno della norma che punisce con la reclusione fino a 3 anni e con una multa fino a euro 1.032,00 il datore di lavoro che non provvede al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. La Corte con il seguente dispositivo ha dichiarato pertanto “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Imperia con le ordinanze indicate in epigrafe“.

Questi i fatti sottoposti alla Corte:

1.− Con due distinte ordinanze del 7 agosto 2013, il Tribunale ordinario di Imperia ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, il quale punisce con la sanzione penale della reclusione fino a tre anni e della multa fino a 1.032,00 euro il datore di lavoro che omette il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

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Ad avviso del rimettente, tale disposizione, la quale non prevede alcuna soglia di punibilità, detterebbe una disciplina irragionevolmente diversa per una situazione del tutto identica a quella disciplinata dall’art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), introdotto dall’art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2005), che punisce «con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta»

La Corte ha quindi affermato che “la finalità della norma sospettata di illegittimità costituzionale − anche nelle formulazioni antecedenti a quella attuale, adottate nell’ambito delle misure urgenti in materia previdenziale susseguitesi nel tempo − è quella di ovviare al fenomeno costituito dalla grave forma di evasione, quale quella contributiva, con un inasprimento delle sanzioni, prevedendo, per il datore di lavoro, sia la reclusione sia la sanzione pecuniaria nell’ipotesi di mancato versamento dei contributi trattenuti sulla retribuzione dei lavoratori. A tal fine, la disciplina in scrutinio è corredata dalla previsione dell’ulteriore obbligo del datore di lavoro, di versare una somma aggiuntiva fino a due volte l’importo, in caso di omesso o incompleto pagamento dei contributi direttamente dovuti“. Ed ha proseguito sostenendo che “Anche sul piano della tipizzazione della fattispecie penale emergono sostanziali differenze tra i reati posti a confronto, atteso che, mentre la norma censurata prevede un reato a consumazione istantanea con una speciale causa di estinzione collegata al versamento tardivo delle ritenute previdenziali entro tre mesi dalla contestazione, di contro, l’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 − in ossequio alla diversa finalità dell’opzione punitiva prescelta − introduce una condizione oggettiva di punibilità, che impedisce di configurare il disvalore penale delle condotte non ritenute di rilevante offensività.

Quanto precede dimostra, ancora una volta, l’impraticabilità del raffronto posto dal rimettente a sostegno della censurata omessa previsione della soglia di non punibilità nella disciplina dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, in quanto l’acclarata eterogeneità delle norme in comparazione costituisce espressione di autonome scelte del legislatore, non irragionevoli e neppure arbitrarie in considerazione della natura e dell’intensità degli interessi protetti, ai quali corrisponde la modulazione degli interventi sanzionatori ispirati a scelte punitive differenziate“. Inoltre per la Corte Costituzionale il riferimento fatto dal Tribunale di Imperia alle statuizioni “dell’art. 2116 del codice civile − secondo cui le prestazioni previdenziali e assistenziali «sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza» − per ribadire come vi sia «assoluta indifferenza per il lavoratore in relazione al versamento o meno delle ritenute, in maniera del tutto analoga a quella del mancato versamento delle ritenute fiscali»” è priva di pregio. E sul punto la Consulta ha quindi precisato che: “In ossequio al principio solidaristico che ispira la tutela previdenziale del lavoro dettata dalla Costituzione, i contributi versati per ciascun lavoratore sono pertanto destinati non solo ad erogare le prestazioni a favore dello stesso, ma a garantire il regolare finanziamento del sistema previdenziale nel suo complesso. Adottando, quindi, tale chiave di lettura, la norma civilistica invocata dal rimettente concorre a rafforzare la finalità della sanzione penale che assiste la normativa censurata“.

La Corte Costituzionale quindi ha concluso per la non fondatezza delle questioni poste al suo esame con il dispositivo sopra riportato ed ha altresì dichiarato che “Il legislatore ben potrà, anche per deflazionare la giustizia penale, intervenire per disciplinare organicamente la materia, fermo restando il rispetto del citato principio di offensività che ha rilievo costituzionale” (il caso all’esame della Corte riguardava l’omesso versamento di contributi per 24,00 euro).

Allegato: Sentenza Corte Costituzionale n_ 139_2014

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